Attuazione della compensazione di CO₂ in Svizzera e all’estero
La compensazione di CO2 fornisce un contributo importante al raggiungimento degli obiettivi climatici della Svizzera. Gli attori specializzati coinvolti nell'attuazione di progetti e programmi di compensazione in Svizzera e all’estero trovano qui tutte le informazioni rilevanti per l'attuazione della compensazione del CO2.
I produttori e gli importatori di carburanti fossili (benzina, diesel, gas naturale e cherosene) è tenuti per legge a compensare una percentuale delle emissioni di CO2 di cui è responsabile. Il proprio obbligo di compensazione viene adempiuto acquistando attestati di progetti di compensazione realizzati in Svizzera o all’estero. Tali attestati di riduzione delle emissioni di CO2 emessi dall’UFAM, a conferma che il progetto soddisfa tutti i requisiti e che ha raggiunto una riduzione misurabile di CO2.
Oltre all’obbligo di compensazione, esiste anche un mercato di compensazione volontaria non disciplinato per legge: la Confederazione non dispone di competenze né di poteri per disciplinare il mercato della compensazione volontaria.
Rivolta alle persone richiedenti, agli organismi di convalida e di controllo (OCC) e agli Stati partner, questa pagina mette a disposizione tutte le informazioni importanti per l’attuazione di progetti di compensazione in Svizzera e all’estero.
Gesuchstellende
Gesuchstellende Personen finden hier eine Übersicht zu gesetzlichen Anforderungen und Rahmenbedingungen, um Gesuche für Kompensationsprojekte im In- und Ausland bei der Geschäftsstelle Kompensation einzureichen.
Organismi di convalida e di controllo
Gli organismi di convalida e di controllo (OCC) ammessi dall’UFAM verificano in modo indipendente i progetti e i programmi di compensazione, come previsto dalla legge sul CO2 e dalla relativa ordinanza sul CO2.
Stati partner
Per raggiungere una parte dei propri obiettivi climatici, la Svizzera può procedere all’attuazione di progetti di compensazione all’estero. A tal fine, la Svizzera ha concluso accordi bilaterali con diversi Stati partner in conformità con l’articolo 6.2 dell’Accordo di Parigi. L’attuazione di questi accordi compete alla Segreteria Compensazione, gestita congiuntamente dall’UFAM e dall’Ufficio federale dell’energia.
