Richiedenti
In questa pagina le persone richiedenti trovano una panoramica dei requisiti e delle condizioni quadro per presentare una domanda di progetto di compensazione in Svizzera e all’estero presso la Segreteria Compensazione.
Attraverso una serie di domande e risposte viene illustrato cosa tenere in considerazione per presentare una domanda. Vengono inoltre forniti i moduli necessari.
1. Quali sono le condizioni quadro giuridiche generali rilevanti per le domande?
Per poter ottenere gli attestati emessi dall’UFAM, i progetti di compensazione devono soddisfare i requisiti legali vigenti in Svizzera, i quali sono stabiliti agli articoli 6 e 7 della legge sul CO₂ e nelle relative disposizioni dell’ordinanza sul CO₂. I progetti di compensazione devono inoltre soddisfare ogni altra disposizione di legge applicabile.
I progetti di compensazione all’estero sono realizzati in conformità con gli impegni internazionali assunti secondo l’articolo 6.2 dell’Accordo di Parigi. I progetti rispettano sia la legislazione svizzera sia quella dello Stato partner e contribuiscono allo sviluppo sostenibile di quest’ultimo.
Ufficio federale dell'ambiente UFAM: Accordi bilaterali per il clima
2. Quali requisiti concreti deve soddisfare un progetto o un programma?
L’aiuto all’esecuzione «Compensazione delle emissioni di CO2: progetti e programmi» dell’ordinanza sul CO2 funge da guida per l’elaborazione di progetti di compensazione conformi alle disposizioni di legge svizzere.
In generale, si applicano i requisiti seguenti:
- il progetto è addizionale: le riduzioni delle emissioni non sarebbero ottenibili senza il progetto di compensazione;
- il progetto non è redditizio: senza i ricavi dalla vendita degli attestati il progetto non potrebbe essere attuato;
- le riduzioni delle emissioni devono essere calcolate in modo conservativo, sono documentabili e quantificabili;
- è escluso qualsiasi doppio conteggio: le riduzioni delle emissioni non possono essere computate da altre parti, ad esempio da un’altra organizzazione o da un altro Paese.
Il documento seguente descrive nel dettaglio i processi della Segreteria Compensazione per i progetti realizzati all’estero, dalla presentazione della domanda al rilascio degli attestati internazionali, nonché i vari requisiti posti a determinati provvedimenti all’estero:
3. Come si prepara una domanda? (bozza di progetto/MAIN, descrizione del progetto/MADD, rapporto di monitoraggio)
Le procedure per l’inoltro di bozze di progetto/MAIN o di descrizioni di progetti/MADD e dei rapporti di monitoraggio sono presentati nelle illustrationi seguenti.
3.1 Bozza di progetto (Svizzera)/MAIN (estero) (invio facoltativo)
La persona richiedente può far svolgere un esame preliminare della bozza di progetto o programma. Per i progetti realizzati all’estero la bozza prende il nome di Mitigation Activity Idea Note (MAIN). L’invio della bozza, seppur facoltativo, è raccomandato per i tipi di progetto e i metodi non ancora autorizzati dalla Segreteria Compensazione.
Non esiste un modello di MAIN.

3.2 Descrizione del progetto/MADD
Tenendo conto del feedback (nel caso di progetti/programmi per i quali è stata presentata una bozza) della Segreteria Compensazione e/o dello Stato partner, la persona richiedente elabora una descrizione del progetto. La persona richiedente può avviare la procedura anche redigendo direttamente una descrizione del progetto. La descrizione del progetto viene validata da un organismo di convalida e di controllo (OCC) ammesso dall’UFAM. Per i progetti realizzati all’estero la descrizione prende il nome di Mitigation Activity Design Document (MADD). L’OCC sottopone la descrizione del progetto verificata e corredata del suo parere (formulato in un rapporto di convalida) alla Segreteria Compensazione e allo Stato partner per la registrazione.
Modelli per l’invio iniziale per la registrazione di nuovi progetti/programmi o per la nuova convalida nel caso, ad esempio, di modifiche sostanziali di un progetto/programma già registrato:
Le domande per progetti di compensazione all’estero non hanno modelli specifici di MADD, poiché gli Stati partner possono richiedere l’utilizzo di modelli propri. La domanda, tuttavia, deve essere corredata del modello di sintesi «Mitigation Activity Summary (MAS)» debitamente compilato, come allegato al MADD. In tal modo viene garantito il rispetto di tutti i requisiti posti dalla legislazione svizzera.

3.3 Rapporto di monitoraggio
Per dimostrare le riduzioni delle emissioni derivanti dai progetti approvati, la persona richiedente registra i dati in un rapporto di monitoraggio. Il rapporto di monitoraggio comprende un periodo massimo di tre anni e va presentato al più tardi un anno dopo la fine del periodo. Il rapporto di monitoraggio viene verificato da un OCC, che non può essere lo stesso che ha convalidato la descrizione del progetto.
Modelli per presentare i rapporti di monitoraggio:

4. Chi può convalidare e verificare una domanda?
I seguenti OCC sono ammessi dall’UFAM:
Per i progetti realizzati all’estero, l’OCC deve essere ammesso anche dallo Stato partner. Per informazioni in merito occorre rivolgersi allo Stato partner.
Per i progetti realizzati all’estero, l’OCC deve essere ammesso anche dallo Stato partner. Per informazioni in merito occorre rivolgersi allo Stato partner.
Ulteriori informazioni sugli organismi di convalida e di controllo
5. Dove va inoltrata la domanda?
1. La bozza di progetto deve essere inoltrata tramite la piattaforma CORE. Le seguenti istruzioni assistono le persone richiedenti di progetti di compensazione nell’inoltro delle bozze di progetto:
2. L’OCC invia il rapporto di convalida e il rapporto di verifica con i relativi allegati (compresa la descrizione del progetto o il rapporto di monitoraggio) direttamente via e-mail a kop-ch@bafu.admin.ch (Svizzera) o carbonoffset@bafu.admin.ch (estero). La persona richiedente non può inviare autonomamente questi documenti. Questa fase deve essere completata prima dell'invio per posta della descrizione del progetto convalidata o del rapporto di monitoraggio verificato (fase successiva qui di seguito). La domanda non è considerata integralmente presentata finché non viene ricevuta per posta.
3. La descrizione del progetto convalidata e il rapporto di monitoraggio verificato corredati di firma legalmente valida devono essere spediti per posta alla Segreteria Compensazione (presso l’Ufficio federale dell’ambiente UFAM, Segreteria Compensazione, Divisione Clima, 3003 Berna, Svizzera). Come data di invio fa fede il timbro postale.
6. In che modo avviene la verifica della domanda o del rapporto di monitoraggio da parte della Segreteria Compensazione?
Il processo di valutazione delle descrizioni del progetto/programma convalidate e dei rapporti di monitoraggio verificati è illustrato nel seguente schema:
Il documento seguente descrive nel dettaglio i processi della Segreteria Compensazione per i progetti realizzati all’estero, dalla presentazione della domanda al rilascio degli attestati internazionali, nonché i vari requisiti posti a determinati provvedimenti all’estero:
7. Dove si possono trovare informazioni aggiornate sull’attuazione di progetti di compensazione?
La newsletter «Compensazione delle emissioni di CO2» informa enti promotori di progetti e persone richiedenti, OCC, imprese soggette all’obbligo di compensazione e chiunque sia interessato su importanti sviluppi, decisioni, innovazioni e pubblicazioni riguardanti il tema della compensazione delle emissioni di CO2 in Svizzera e all’estero.