Organismi di convalida e di controllo
Gli organismi di convalida e di controllo (OCC) ammessi dall’UFAM verificano in modo indipendente i progetti e i programmi di compensazione, come previsto dalla legge sul CO2 e dalla relativa ordinanza sul CO2.
1. Qual è il ruolo degli OCC?
I progetti di riduzione delle emissioni devono essere sottoposti a una valutazione, i cui costi sono a carico della persona richiedente, da parte di un OCC ammesso dall’UFAM. Gli OCC convalidano le descrizioni dei progetti e verificano i rapporti di monitoraggio dei progetti. La verifica non può essere effettuata dallo stesso organismo che ha convalidato il progetto. L’indipendenza deve sempre essere garantita. La Segreteria Compensazione decide sul rilascio degli attestati in base alla descrizione del progetto validata e al rapporto di monitoraggio verificato.
L’inoltro dei documenti relativi alla domanda e al monitoraggio è di competenza degli OCC. La documentazione va inviata tramite il sistema d’informazione e di documentazione CORE.
Occorre presentare i seguenti documenti:
- descrizione del progetto / rapporto di monitoraggio;
- documento Excel con il calcolo delle riduzioni delle emmissioni;
- rapporto di convalida / rapporto di verifica;
- se del caso, le versioni redatte dei documenti sopra citati per la pubblicazione sul sito Internet dell’UFAM;
- se del caso altri documenti (giustificativi ecc.).
In assenza di una versione cartacea, fa stato la data di presentazione confermata in CORE.
2. In che modo l’OCC prepara la convalida/verifica?
Il documento di aiuto all’esecuzione «Compensazione delle emissioni di CO2: convalida e verifica» definisce la prassi della Segreteria Compensazione. Il documento funge da guida per le migliori prassi a beneficio degli OCC nelle loro attività di convalida e verifica, stabilisce i requisiti per l'attività di verifica e (ri)ammissione, descrive il processo di feedback della Segreteria Compensazione agli OCC, volto a migliorare la qualità delle loro prestazioni, e illustra la procedura di revoca dell'ammissione come OCC.
Il documento di aiuto all’esecuzione «Compensazione delle emissioni di CO2: progetti e programmi» dell’ordinanza sul CO2 funge da guida per l’elaborazione di progetti di compensazione conformi alle disposizioni di legge svizzere.
3. Di quale documentazione dispongono gli OCC?
4. Di quali informazioni legali o aggiuntive occorre tenere conto?
Condizioni quadro legali:
Fedlex: Ordinanza sul CO2 (in particolare gli articoli 6 e 7)
Newsletter «Compensazione delle emissioni di CO2»
Informazioni aggiuntive:
Il documento seguente descrive nel dettaglio i processi della Segreteria Compensazione per i progetti realizzati all’estero, dalla presentazione della domanda al rilascio degli attestati internazionali, nonché i vari requisiti applicabili a determinati provvedimenti all’estero:
Valutazione di rapporti degli OCC da parte della Segreteria Compensazione:
5. In che modo si ottiene l'ammissione come OCC?
Per essere ammessi come OCC o annunciare nuovo personale occorre contattare l’UFAM tramite l’indirizzo kop-ch@bafu.admin.ch. È necessario utilizzare il seguente modulo:
L’autorizzazione è specifica per ciascun tipo di progetto.. I requisiti che l’OCC e i suoi esperti devono soddisfare sono illustrati nel modulo di domanda di ammissione. Dopo l’ammissione, l’OCC viene introdotto brevemente dalla Segretaria Compensazione ai requisiti e agli strumenti più importanti.
6. Quali sono gli OCC ammessi?
Per progetti realizzati in Svizzera:
Per progetti realizzati all’estero:
7. Dove si possono ottenere informazioni aggiornate sull’attuazione di progetti di compensazione?
La newsletter «Compensazione delle emissioni di CO2» informa enti promotori di progetti e persone richiedenti, OCC, imprese soggette all’obbligo di compensazione e chiunque sia interessato su importanti sviluppi, decisioni, innovazioni e pubblicazioni riguardanti il tema della compensazione delle emissioni di CO2 in Svizzera e all’estero.
Newsletter «Compensazione delle emissioni di CO2»
Stati partner
Per raggiungere una parte dei propri obiettivi climatici, la Svizzera può procedere all’attuazione di progetti di compensazione all’estero. A tal fine, la Svizzera ha concluso accordi bilaterali con diversi Stati partner in conformità con l’articolo 6.2 dell’Accordo di Parigi. L’attuazione di questi accordi compete alla Segreteria Compensazione, gestita congiuntamente dall’UFAM e dall’Ufficio federale dell’energia.
Richiedenti
In questa pagina le persone richiedenti trovano una panoramica dei requisiti e delle condizioni quadro per presentare una domanda di progetto di compensazione in Svizzera e all’estero presso la Segreteria Compensazione.