Progetti di compensazione registrati in Svizzera
Di seguito sono elencati i progetti e i programmi già registrati, classificati in base al settore tecnologico. Per ogni settore tecnologico, i progetti e i programmi registrati sono elencati cronologicamente in base al numero del progetto o del programma.
Ulteriori documenti (p. es. documenti concernenti il calcolo delle riduzioni delle emissioni) possono essere richiesti all'ufficio Compensazione all'indirizzo:
Categoria 1: Efficienza energetica (lato dell’offerta)
Categoria 2: Efficienza energetica (lato della domanda)
Categoria 3: Energia rinnovabile
- 3.1 Utilizzo di biogas
- 3.2 Generazione di calore tramite la combustione di biomassa per la distribuzione diretta oppure attraverso una rete di teleriscaldamento
- 3.3 Utilizzazione di calore ambientale
Categoria 4: Conversione ad altro combustibile
Categoria 5: Trasporti
- 5.1 Miglioramento dell’efficienza nel trasporto di persone o merci
- 5.2 Impiego di carburanti liquidi ottenuti da materie prime rinnovabili
- 5.3 Impiego di biocarburanti gassosi
Categoria 6: Evitare la formazione di metano (CH4)
- 6.1 Riduzione del metano: combustione a torcia e utilizzo energetico di gas metano
- 6.2 Riduzione del metano da rifiuti biogeni
Categoria 7: Riduzione dei gas fluorurati
Categoria 8: Riduzione di N2O
Categoria 9: Sequestro biologico di CO2
Altri
I rapporti di convalida e di verifica pubblicati sono raccomandazioni degli organismi di controllo alla Segreteria Compensazione. La successiva decisione d'idoneità di progetti o programmi e la computabilità delle riduzioni delle emissioni è di competenza della Segreteria. La decisione può divergere dalle raccomandazioni, in particolare se le raccomandazioni nei rapporti di convalida e di verifica non consentono di prendere una decisione definitiva e occorrono ulteriori chiarimenti. Le discussioni volte ad appianare le divergenze fra il richiedente e l'organismo di convalida e di controllo non figurano necessariamente nei documenti pubblicati. Per tale ragione è possibile che i rapporti di convalida e di verifica pubblicati non si basino sulle versioni definitive delle descrizioni dei progetti o dei rapporti di monitoraggio. Tutti i documenti pubblicati corrispondono ai requisiti secondo le disposizioni legali in vigore al momento della ricezione della documentazione relativa alla domanda.