23a newsletter sulla compensazione del CO2 della Svizzera, 19 gennaio 2026
In questa newsletter, la Segreteria Compensazione vi informa su importanti decisioni, innovazioni e pubblicazioni sul tema della compensazione delle emissioni di CO2 della Svizzera.
1. Presentazione delle domande in forma elettronica tramite gli organismi di convalida e di controllo (OCC)
Le seguenti modifiche rendono la presentazione in forma elettronica sicura, più chiara e strutturata:
2. Ulteriore sviluppo dei requisiti per progetti di compensazione
La credibilità e la qualità dei progetti sono nell’interesse di tutte le parti coinvolte, motivo per cui, secondo la Segreteria Compensazione, è indispensabile un adeguamento flessibile e tempestivo dei requisiti.
La Segreteria Compensazione sviluppa costantemente tali requisiti e si impegna a pubblicarli il prima possibile per poter implementare con rapidità nuove conoscenze che contribuiscano a migliorare la qualità del progetto (v. punto successivo). In un ambiente dinamico e con risorse limitate questo non è tuttavia sempre possibile, motivo per cui determinati requisiti possono essere comunicati alla persona richiedente solo durante l’esame della domanda.
Per assicurare la parità di trattamento, viene presa in considerazione in particolare la data di presentazione della domanda: i progetti e i programmi devono soddisfare i requisiti della Segreteria Compensazione validi per i progetti di compensazione al momento della presentazione della domanda. Questo significa che per domande presentate in un momento successivo possono valere criteri diversi rispetto a quelle inoltrate in precedenza.
3. Aggiornamento delle linee guida per progetti legati a stufe da cucina, nuove linee guida per le emissioni di metano in progetti legati alla coltivazione di riso e progetti fotovoltaici
Il documento «Process description for authorization and specific requirements for Monitoring, Reporting and Verification of mitigation activities under art. 6 of the Paris Agreement» (linee guida) è stato aggiornato. Nella nuova versione è stato modificato il capitolo 4 in merito a progetti legati a stufe da cucina. È stato inoltre aggiunto un nuovo capitolo relativo alla riduzione delle emissioni di metano in progetti legati alla coltivazione di riso (cap. 5) e a progetti fotovoltaici (cap. 6).
Importante: è sempre vincolante l’ultima versione pubblicata del documento. La versione precedente rimane valida per i tre mesi successivi dalla pubblicazione della nuova versione. I progetti che non soddisfano tali requisiti non vengono autorizzati.
4. Novità per i rapporti di monitoraggio in Svizzera: riduzione degli emolumenti
A partire dal 26 agosto 2025, per i rapporti di monitoraggio presentati in Svizzera verrà fatturata solo ancora la metà dell’importo precedente (ossia 560 invece di 1120 CHF) e questo indipendentemente dalla data di presentazione del rapporto. L’importo nell’allegato B rimane invariato, poiché in esso viene fissato quello massimo. L’adeguamento deriva riduzione dall’onere di esame, dovuta alla maggiore qualità dei rapporti di monitoraggio presentati per i progetti realizzati in Svizzera.
Versioni della comunicazione «Compensazione delle emissioni di CO₂: progetti e programmi»
Allegato B: Fatturazione delle spese secondo l’ordinanza sugli emolumenti dell’UFAM
5. Conservazione della documentazione per la convalida e il controllo tramite gli OCC
Gli OCC sono tenuti a conservare l’intera documentazione ricevuta dalla persona richiedente e utilizzata per l’esame, almeno fino all’entrata in vigore della decisione, ossia 30 giorni lavorativi dopo il suo invio. Ciò serve ad assicurare che tutta la documentazione rilevante per le verifiche ed ulteriori esami resti a disposizione, assicurando al contempo la trasparenza della convalida e del controllo.