24a newsletter sulla compensazione del CO₂ della Svizzera, 30 giugno 2026
In questa newsletter, la Segreteria Compensazione vi informa su importanti decisioni, innovazioni e pubblicazioni sul tema della compensazione delle emissioni di CO2 della Svizzera.
1. Sopralluogo obbligatorio per i progetti di compensazione realizzati all’estero in occasione della verifica del primo rapporto di monitoraggio
Il sopralluogo da parte degli organismi di convalida e di controllo (OCC) è ora obbligatorio in occasione della verifica del primo rapporto di monitoraggio per i progetti di compensazione realizzati all’estero. Il sopralluogo era previsto anche in passato, ma era possibile una deroga presentando una motivazione adeguata. Tutti i progetti non ancora sottoposti a sopralluogo nel corso di un periodo di monitoraggio (compresi quelli la cui verifica è in corso al 30 giugno 2026) dovranno essere obbligatoriamente visitati nel prossimo periodo di monitoraggio. La data del sopralluogo deve essere annunciata tempestivamente all’UFAM e alla persona richiedente, per metterli in condizione di partecipare, qualora fosse necessario (cfr. art. 9 cpv. 3bis ordinanza sul CO2). Sebbene il sopralluogo non sia obbligatorio in fase di convalida, gli OCC devono comunque valutare se sia opportuno effettuarlo. In alcuni casi, ad esempio, occorre verificare che il progetto non fosse già in corso prima della data di inizio dichiarata. Qualora gli OCC ritengano che un sopralluogo in loco non sia necessario in fase di convalida, devono motivare espressamente tale decisione nel relativo rapporto di convalida. Per i progetti realizzati in Svizzera, invece, la procedura rimane invariata (cfr. modulo di comunicazione dell’UFAM «Compensazione delle emissioni di CO2: convalida e verifica», cap. 7.3).
2. Ricevere le fatture in formato PDF via e-mail
I destinatari delle fatture dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) hanno la possibilità di registrarsi per ricevere le fatture in formato PDF via e-mail. Per maggiori informazioni su questo servizio, si rinvia alla pagina seguente:
Link diretto per l’iscrizione:
3. Inoltro dei documenti tramite il sistema di informazione e documentazione CORE con firma elettronica
La documentazione relativa alle domande e ai rapporti di monitoraggio può essere inoltrata dagli OCC esclusivamente tramite il portale CORE, poiché l’invio per e-mail o per posta non è più ammesso. Dal momento che sono accettati esclusivamente i documenti firmati digitalmente, anche le versioni originali firmate della descrizione del progetto o del rapporto di monitoraggio non potranno più essere inviate per posta. La nuova procedura è in vigore dalla pubblicazione della 23a newsletter sulla compensazione del CO2 della Svizzera del 19 gennaio 2026. Il periodo transitorio di tre mesi è quindi terminato.
Per i progetti realizzati in Svizzera, la persona richiedente deve utilizzare una firma elettronica qualificata (FEQ; v. link più in basso) e gli OCC sono tenuti a comunicare chiaramente, sin dall’inizio del processo di convalida e verifica, la necessità di ricorrere a tale firma. Negli Stati partner in cui la FEQ non è disponibile o non può essere ottenuta facilmente, è possibile, in via del tutto eccezionale, inoltrare tramite CORE i documenti originali della persona richiedente anche senza una firma elettronica riconosciuta, per esempio, apponendo una firma elettronica semplice o una firma autografa scansionata. Per i rapporti di convalida e di verifica degli OCC, i cui collaboratori risultano registrati nel portale CORE con il proprio nome e autorizzati dalla rispettiva azienda all’uso del portale, è sufficiente, in ogni caso, una firma elettronica semplice o una firma autografa scansionata.
Tutti i documenti firmati devono essere inoltrati in un formato ricercabile. Qualora il testo integrale con firma autografa scansionate non fosse ricercabile, è necessario allegare nel portale CORE negli allegati del rapporto dell’OCC un formato ricercabile privo di firma. Ciò vale anche per la versione pubblica dei documenti firmati che contengono parti annerite.
Tale procedura non è stata ancora inserita nelle comunicazioni «Compensazione delle emissioni di CO2: progetti e programmi» e «Compensazione delle emissioni di CO2: convalida e verifica», che verranno aggiornate solo in un secondo momento.
Ai fini della presentazione, fa fede la data di inoltro dei documenti registrata dal portale CORE. Tale data, una volta conclusa la verifica formale, viene convalidata con effetto retroattivo, acquisendo pieno valore giuridico vincolante.
4. Pubblicazione di nuovi documenti
I documenti relativi agli accordi con Stati partner (p. es. gli accordi sul parametro fNRB) sono disponibili sulla pagina web «Progetti registrati all’estero» sotto il rispettivo Stato partner alla rubrica «Progetti e documenti» di ogni Paese
Progetti registrati all'estero
5. Pubblicazione di nuovi modelli
Nuovi modelli per le descrizioni del progetto (versione 7.1), i rapporti di monitoraggio (versione 5.1) e i Mitigation Activity Summaries (MAS, versione 3.3) sono disponibili online.
La validità di un modello decade al termine di un periodo transitorio di 93 giorni che decorre dalla data di pubblicazione di una nuova versione. Si consiglia di utilizzare sempre l’ultima versione, in quanto è quella aggiornata sia dal punto di vista del contenuto che della forma (p. es. correzioni di errori di punteggiatura, migliore chiarezza o esposizione).
L’ultima versione dei modelli per la presentazione delle domande è disponibile qui:
Ulteriori informazioni sulla validità dei singoli modelli sono riportate qui: